PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nessuno può essere oggetto di discriminazioni in ragione o a causa della pratica della prostituzione, né è altresì punibile o sanzionabile chi la eserciti nel rispetto della presente legge.
      2. Nessuno può essere costretto a praticare la prostituzione contro la propria volontà e libertà.
      3. L'esercizio della prostituzione può essere cessato in qualsiasi momento.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «prostituzione»: qualsiasi servizio sessuale, fornito da persone di entrambi i sessi, dietro pagamento di un corrispettivo;

          b) «adescamento»: la pubblica offerta di un servizio sessuale dietro il pagamento di un corrispettivo.

Art. 3.
(Disciplina dell'esercizio della prostituzione).

      1. La prostituzione può essere esercitata da persone maggiori d'età, in forma personale e individuale, nel rispetto della salute della persona che si prostituisce.
      2. È vietata ogni forma di intermediazione finalizzata a trarre profitto dall'altrui pratica della prostituzione.
      3. È vietata qualsiasi forma di sfruttamento diretto o indiretto della prostituzione.

 

Pag. 7

Art. 4.
(Esercizio della prostituzione al chiuso in ambienti privati).

      1. La prostituzione in una privata dimora può essere esercitata solo dal proprietario o comunque da chi può legittimamente disporre della dimora stessa.
      2. Più persone possono esercitare la prostituzione presso la stessa abitazione purché questa disponga di un numero di stanze e di bagni almeno pari a quello delle persone che vi esercitano contemporaneamente la prostituzione. In ogni caso non possono esercitare contemporaneamente la prostituzione presso la stessa abitazione più di quattro persone.
      3. L'esercizio collettivo della prostituzione è vietato. Nondimeno le persone che la esercitano presso la stessa abitazione possono condividere le spese per la conduzione dell'attività e possono assistersi reciprocamente, in qualsiasi modo e senza scopo di lucro.
      4. La convivenza nelle private dimore in cui si esercita la prostituzione deve essere ispirata al rispetto dei diritti fondamentali della salute e dell'autoregolamentazione del proprio lavoro.
      5. Nelle abitazioni in cui si esercita la prostituzione non è consentita la presenza di minori, ancorché figli delle persone che esercitano la prostituzione.
      6. Non è punibile il proprietario di immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che vi eserciti la prostituzione.
      7. È lecito pubblicizzare l'attività di prostituzione, ma è vietato indicare nella pubblicità l'indirizzo dell'abitazione privata dove essa è esercitata.

Art. 5.
(Esercizio della prostituzione in luogo pubblico).

      1. L'adescamento e la prostituzione possono essere esercitati nei luoghi pubblici,

 

Pag. 8

tranne in quelli in cui il loro esercizio è espressamente vietato.
      2. L'adescamento e la prostituzione non possono essere praticati nella vicinanza di:

          a) scuole di ogni ordine e grado;

          b) luoghi di culto di qualsiasi professione religiosa.

      3. I comuni con proprio provvedimento possono approvare un elenco di luoghi e vie dove la prostituzione è vietata, ma non possono vietare del tutto l'esercizio della prostituzione sul territorio comunale.
      4. I comuni possono individuare, di comune accordo con gli organismi indicati all'articolo 7, comma 1, luoghi pubblici deputati all'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi e predisponendo in tali luoghi misure idonee a tutelare la salute e la dignità di chi si prostituisce, nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità loro e dei cittadini. Tra le misure idonee sono compresi l'installazione di distributori di preservativi, la predisposizione di parcheggi, l'installazione di bagni, l'illuminazione stradale e altri simili interventi.
      5. Chiunque eserciti l'adescamento o la prostituzione in luoghi ove questi siano espressamente vietati è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. In tali casi è soggetto alla sanzione anche il cliente.

Art. 6.
(Regolarizzazione del lavoro delle persone che esercitano la prostituzione).

      1. È facoltà della persona che si prostituisce scegliere se esercitare la prostituzione in forma di lavoro autonomo, sottoposto alle imposizioni fiscali e ai versamenti contributivi previdenziali e assistenziali.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotta, con proprio decreto, un regolamento contenente la regolamentazione di

 

Pag. 9

dettaglio per l'attuazione del diritto di cui al comma 1, fermo restando che non può essere prevista l'istituzione di specifici registri o elenchi nei quali chi esercita la prostituzione sia tenuto a iscriversi.
      3. In ogni caso, il reddito proveniente dall'esercizio della prostituzione è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7.
(Commissioni per l'osservazione della prostituzione).

      1. È istituita in ogni provincia la «Commissione per l'osservazione della prostituzione», formata dal prefetto, dai sindaci, dalle associazioni o rappresentanti di chi esercita la prostituzione, dai rappresentanti di tutte le Forze dell'ordine, dai rappresentanti delle associazioni del privato sociale che si occupano di prostituzione e dai rappresentanti delle aziende sanitarie locali.
      2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

          a) monitoraggio della realtà della prostituzione nel territorio provinciale;

          b) prevenzione e lotta dello sfruttamento della prostituzione, anche attraverso la legittimazione a presentare denunce alla magistratura e a lavorare in stretto contatto con le Forze dell'ordine;

          c) protezione e sostegno delle persone sfruttate;

          d) protezione della privacy e della salute di chi esercita la prostituzione;

          e) difesa della sicurezza e dell'incolumità di chi esercita la prostituzione e dei cittadini;

          f) preparazione di linee guida per i comuni sugli orari e le modalità di esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici, nonché sulle misure da adottare in tali luoghi al fine di tutelare la salute e la dignità di chi si prostituisce, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità loro e dei cittadini;

 

Pag. 10

          g) presentazione al Parlamento di una relazione annuale sulla realtà della prostituzione nel territorio provinciale, sul rispetto dei diritti e della dignità di chi esercita la prostituzione e sulla prevenzione e la lotta contro lo sfruttamento.

      3. Alla Commissione può rivolgersi direttamente chi esercita la prostituzione al fine di avanzare proposte e fornire suggerimenti, nonché di denunciare situazioni di sfruttamento o altri fatti e situazioni di interesse o di competenza della Commissione.
      4. La Commissione non può in alcun modo formare o detenere elenchi delle persone che esercitano la prostituzione nel territorio provinciale.

Art. 8.
(Misure pubbliche di sostegno alle persone che si prostituiscono o decidono di cessare l'attività).

      1. Le regioni e gli enti locali, in coordinamento con le associazioni o con i rappresentanti di chi esercita la prostituzione, le associazioni del privato sociale che si occupano di prostituzione, e dove necessario anche in collaborazione con le associazioni di categoria, adottano misure dirette a prestare aiuto alle persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione, attraverso iniziative di assistenza, di protezione sociale e di sostegno idoneo al loro reinserimento sociale.
      2. Le regioni, con le predette modalità, promuovono altresì interventi di formazione degli operatori pubblici o privati, nonché delle Forze dell'ordine, d'intesa con i comandi regionali, che operano a contatto con la prostituzione, in modo che sia sempre garantito il rispetto della dignità delle persone che esercitano la prostituzione e che siano loro fornite informazioni corrette e aggiornate sulla prevenzione e sulla cura delle malattie sessualmente trasmissibili. Gli interventi sono promossi dalle regioni mediante l'utilizzo in rete di servizi sociali, del lavoro e sanitari.

 

Pag. 11


      3. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, determina annualmente la quota da riservare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'istituzione e al funzionamento delle commissioni provinciali previste all'articolo 7.

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 600-octies del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Reati in materia di prostituzione). - È punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:

          1) induce alla prostituzione una persona al fine di trarne profitto;

          2) sfrutta la prostituzione altrui;

          3) determina o istiga una persona a prostituirsi o a continuare a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero abusando di una situazione di necessità, anche solo economica.

      Quando tre o più persone si associano, in Italia o all'estero, allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al primo comma, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. Chi partecipa all'associazione, ovvero in qualsiasi mezzo ne agevola o favorisce l'azione o gli scopi, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al secondo comma che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

 

Pag. 12

conseguenze ulteriori, anche aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i fondatori e gli organizzatori dell'associazione per delinquere e fino ai due terzi per i partecipanti.
      Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto».

Art. 10.
(Prostituzione di persone extracomunitarie).

      1. Possono esercitare la prostituzione sul territorio nazionale le persone extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno.
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sussiste sempre grave sfruttamento quando la persona extracomunitaria sia stata indotta o costretta all'esercizio della prostituzione».

Art. 11.
(Abrogazione di norme).

      1. L'articolo 3, numeri da 2) a 8), e l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.